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Importante
partecipando alla procedura, in ossequio ai principi del risultato (art. 1 Codice Appalti), della fiducia (art. 2 Codice Appalti), di buona fede e tutela dell’affidamento (art. 5 Codice Appalti), l’interessato si impegna a:
collaborare con la massima trasparenza con la CUC e il Comune;
fornire con la massima celerità ogni chiarimento e documento richiesto (eventualmente precisandone le singole parti non ostensibili), nella consapevolezza che la mancata presentazione di documenti inerenti cause di esclusione obbligatorie o facoltative, richieste dalla CUC, nel termine concesso costituisce di per sé causa di esclusione;
sottoporre, nella fase antecedente le offerte, ogni dubbio alla CUC mediante la formulazione di quesiti.
Dichiara altresì di essere a conoscenza e accettare il fatto che
la partecipazione alla procedura comporta la conoscibilità delle offerte e della documentazione, anche in relazione al progetto proposto e ad eventuali giustificazioni, in quanto elemento basilare per tutti i concorrenti al fine di valutare la possibilità e l’interesse di agire in giudizio;
essa può essere preclusa solo per singole informazioni (e non parti o paragrafi), e solo ove sia motivata e comprovata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 35, comma 4, lett. a) Eventuali oscuramenti che vadano oltre le singole informazioni saranno rigettati. Dichiara inoltre di prendere atto che né CIT né la PA affidante sono responsabili dell’utilizzo che terzi possano fare delle informazioni, rinunciando pertanto a qualsivoglia richiesta, azione o domanda in relazione all’accesso e alla ostensione dei danni;
le ipotesi di risoluzione, per contratto o di diritto, attribuiscono alla amministrazione comunale la facoltà (e non l’obbligo, salva espressa previsione di legge) di procedere alla risoluzione, a mente dell’art. 1456, secondo comma, cod. civ., e/o delle norme di cui al Codice Appalti;
qualsiasi ipotesi di cessazione d’efficacia non legittima la sospensione o interruzione del servizio, sino a che esso sia preso a carico da un nuovo gestore;
l’inadempimento della Stazione Appaltante, siccome qualsiasi altro evento avente rilevanza giuridica, non consentirà di sospendere o interrompere il servizio, fermo il diritto di agire per la tutela dei propri diritti o interessi legittimi;
il contraente potrà far valere i propri diritti o interessi solo se in regola con l’esecuzione del contratto.