OPZIONE ESERCIZIO DI VOTO PER CORRISPONDENZA ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL’ESTERO
(elettori italiani temporaneamente all’estero – art. 4 bis, commi 2 della Legge n. 459/2001 modificato dall’art. 6 comma 2 lettera a) della Legge 03/11/2017 n. 165)
Gli elettori italiani, nonché i familiari con loro conviventi, che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo minimo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, possono esercitare il diritto di voto nella circoscrizione Estero previa espressa opzione ai sensi dell’art. 4 bis Legge 27/12/2001 n. 459).
L’ OPZIONE E’ VALIDA PER UN’UNICA CONSULTAZIONE ELETTORALE, E DEVE ESSERE PRESENTATA ENTRO IL TRENTADUESIMO GIORNO ANTECEDENTE LA VOTAZIONE E PRECISAMENTE ENTRO IL 18 FEBBRAIO 2026.
La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia del documento di identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4 bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarandosi altresì consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci.
L’opzione dovrà essere trasmessa al comune per posta o per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.